Art. 10.
(Modifica all'articolo 11 del regolamento).

      1. L'articolo 11, comma 1, del regolamento, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

          a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

          b) per trasferimento della residenza meramente anagrafica in altro comune o all'estero;

          c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, decorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni».